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Rfid: la tutela della privacy

Scritto da Antonio Munari

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Il Garante disciplina l’uso delle etichette intelligenti_Internet: le notizie
Sono assai precise le garanzie e le prescrizioni impartite dall’Autorità per la protezione dei dati personali a chi intende produrre e utilizzare le cosiddette “etichette intelligenti”, cioè gli Rfid (Radio Frequency Identification) attivate dai lettori ottici e la cui diffusione è in crescita soprattutto nell’ambito della grande distribuzione.


Dalla Rete La regolamentazioni prevede innanzitutto che gli individui siano adeguatamente informati dell’utilizzo di tali sistemi, così come dell’esistenza dei lettori ottici che attivano l’etichetta.
Stabiliscono inoltre che un soggetto privato che utilizza le etichette trattando dati personali possa farlo solo con il consenso espresso e specifico degli interessati. Inoltre, qualora le etichette intelligenti siano associate all’utilizzo di carte di fedeltà, e si trattino dati a fini di profilazione dei consumatori, occorre informare e acquisire il consenso degli interessati.
Il consenso non invece è necessario quando le etichette intelligenti sono adoperate solo per modalità di pagamento e tale impiego non comporti alcuna riconducibilità dei prodotti ad acquirenti identificati o identificabili.

È previsto poi il diritto di asportare, disattivare o interrompere gratuitamente e in maniera agevole il funzionamento delle Rfid al momento dell’acquisto del prodotto sui cui è apposta l’etichetta e, di regola, è illecita l’installazione di Rfid destinate a rimanere attive oltre la barriera-cassa dell’esercizio commerciale.

Quando le etichette sono impiegate per la verifica degli accessi a determinati luoghi, devono essere predisposte idonee cautele per i diritti e le libertà delle persone. In particolare: per i luoghi di lavoro va rispettato quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori che vieta l’utilizzo di impianti per il controllo a distanza dei lavoratori; per l’accesso occasionale di terzi a determinati luoghi occorre predisporre un meccanismo che, nel caso di indisponibilità ad usare Rfid da parte dell’interessato, gli permetta comunque di entrare nel luogo in questione.

Infine, i microchip sottopelle: tali impianti devono ritenersi in via di principio esclusi in quanto in contrasto con i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona. Possono essere ammessi solo in casi eccezionali per comprovate e giustificate esigenze di tutela della salute delle persone. L’interessato, comunque, deve poter ottenere la rimozione del microchip e l’interruzione del relativo trattamento dei dati che lo riguardano.

Per saperne di più sull’argomento, l’indirizzo giusto è questo.

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