Privacy, il diritto a essere dimenticati dai motori di ricerca su Internet
Una decisione del Garante contro “la gogna elettronica”La polizia consiglia i navigatori inespertiVale anche per la Rete il diritto all’oblio riconosciuto dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Non è possibile infatti che una sanzione, una condanna o un altro precedente “pregiudizievole” lontani nel tempo restino per sempre a disposizione di chiunque in Internet tramite i comuni motori di ricerca. È quanto ha stabilito il Garante per la Privacy in una decisione riguardante il caso di un pubblicitario che aveva chiesto all’authority di procedere contro un ente pubblico per interrompere quella che riteneva “una perpetua gogna elettronica”.
Dalla Rete Il ricorrente lamentava il fatto che chiunque effettuasse in Rete una normale ricerca a nome suo e della società ricevesse sempre e in primo luogo non le notizie riguardanti la sua attuale o più recente attività professionale, ma due provvedimenti con i quali gli erano state a suo tempo applicate due sanzioni amministrative, una delle quali risalenti al 1996 e l’altra al 2002.
Il Garante ha stabilito che l’ente può divulgare sul proprio sito istituzionale le decisioni sanzionatorie, ma trascorso “un congruo periodo di tempo” è obbligato a collocare quelle più vecchie in una pagina del sito accessibile solo dall’indirizzo web e non tramite i motori di ricerca.
Il pubblicitario e la sua società non contestavano le sanzioni né il fatto che l’ente dovesse pubblicarle ufficialmente anche sul sito istituzionale. Oggetto del ricorso, invece, era la possibilità che i provvedimenti stessi fossero reperibili indiscriminatamente in Internet sempre e da chiunque. Per questo motivo, i ricorrenti chiedevano un accesso meno “diretto” alle pagine web in questione.
Da parte sua, l’ente pubblico ha fatto presenti i propri obblighi nel pubblicizzare le decisioni adottate nel suo Bollettino ufficiale e sul sito a tutela dell’interesse pubblico alla piena conoscibilità, anche nel tempo, delle sue decisioni. L’ente ha comunque dato l’immediata disponibilità a ricercare gli opportuni accorgimenti.
Dopo un delicato accertamento tecnico e il vaglio di diverse ipotesi, il Garante ha disposto che l’ente continui a pubblicare sul sito istituzionale le sue decisioni, anche a distanza di tempo, ma che attivi entro un trimestre una sezione per i vecchi provvedimenti (dove collocare per esempio la decisione del 1996) consultabile attraverso l’indirizzo dell’ente e non tramite i motori esterni di ricerca. Entro lo stesso termine, inoltre, l’ente deve individuare il periodo di tempo durante il quale i suoi provvedimenti saranno liberamente reperibili in Internet sui motori di ricerca, come ancora avviene per la decisione del 2002.





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