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Firma digitale e documento informatico: dal 2004 in tutti gli enti pubblici

Scritto da Edoardo Dezani

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Dal primo gennaio del prossimo anno tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali dovranno introdurre la gestione e archiviazione elettronica dei documenti. Integrità giuridica e sicurezza tra i problemi ancora aperti
Firma digitale: come funziona
fonte: Aipa
Il documento informatico e la firma digitale entrano finalmente nella vita amministrativa di tutti i giorni: la Direttiva recentemente emanata dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca ha infatti ribadito che a partire dal primo gennaio 2004 tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali (ma la Direttiva riguarda anche le Pubbliche Amministrazioni Locali) dovranno introdurre la gestione e archiviazione elettronica dei documenti.

Nella maggior parte dei Ministeri l’adozione della firma digitale ha già superato la fase sperimentale, diventando uno strumento effettivo di semplificazione dell’attività amministrativa. Nel Ministero degli Esteri, la firma digitale è utilizzata nei workflow di tenuta della contabilità e del bilancio. In numerosi Ministeri la firma digitale è utilizzata nel contesto dell’e-procurement, per la formazione del c.d. mandato informatico di pagamento.

Alla base della possibilità di scambio di documenti informatici tra Amministrazioni (e con i cittadini) vi è la definitiva affermazione della firma elettronica, frenati finora sia dalla scarsa interoperabilità tra le varie soluzioni informatiche, sia dalla confusione normativa ingenerata dalle norme (italiane e comunitarie) che si sono sovrapposte a regolamentare la fattispecie.

Sebbene finora si siano diffuse solo in alcune realtà circoscritte, la firma digitale e la firma elettronica costituiscono due strumenti fondamentali per il decollo dell’e-government e del commercio on line. Un esempio significativo è quello delle Camere di Commercio, che con l’iscrizione di Infocamere all’albo degli Enti Certificatori riconosciuti dall’Aipa e lo sviluppo del software di firma digitale Dike, attualmente permettono l’invio telematico di gran parte della documentazione che le società devono produrre, oltre alla possibilità di depositare on line i bilanci.

L’esempio di Infocamere è emblematico anche per gli ostacoli che la diffusione della firma digitale si trova ad affrontare, in special modo per quanto riguarda il tema della sicurezza: Dike, infatti, si è dimostrato inadatto a garantire l’integrità (giuridica) dei documenti redatti con Word, ovvero, quell’autenticità, riservatezza, non ripudiabilità dei documenti informatici, che la firma digitale, per definizione, deve garantire.

Inoltre, come sempre accade nelle questioni di sicurezza informatica, il lato maggiormente vulnerabile è quello umano: non tutti gli intestatari di un dispositivo di firma digitale sanno utilizzarlo autonomamente, per cui si verificano casi in cui il titolare lascia la smart card contenente il dispositivo di firma e il relativo Pin (codice) di riconoscimento a un terzo (per esempio il commercialista), che effettua la firma per lui. Nel caso in cui, però, il commercialista utilizzi la firma in modo improprio, sarà arduo per il titolare disconoscerla (difficoltà che ovviamente non sussiste con la normale firma autografa.

Proprio sulle varie fattispecie di documenti informatici redigibili con la firma digitale verterà parte del seminario di studio dell’Aipa, La firma digitale e la cartà d’identità elettronica, che si terrà a Roma il 24 gennaio.

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