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Firma digitale, l’ultima riforma (si spera)
Per uniformarsi alla Direttiva Europea, si procede con l’ennesima modifica: riusciranno amministrazioni pubbliche e cittadini a districarsi tra le categorie e a certificare la propria identità, finalmente liberi dalla carta?Ennesima riforma per la firma digitale: il 2 luglio è infatti entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n.137 del 7 aprile 2003 che, modificando il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), introduce nuove definizioni di firma digitale e di firma elettronica.
La riforma, resasi necessaria per uniformarsi alla Direttiva Europea, dimostra che con la regolamentazione emanata nel 1997 il legislatore italiano aveva precorso troppo i tempi, trovandosi poi costretto a successivi aggiustamenti che non hanno certo giovato alla chiarezza delle norme regolatrici e alla diffusione degli strumenti di firma elettronica.
Con l’ultima regolamentazione, la firma digitale viene classificata come una sottocategoria della firma elettronica, categoria in cui pertanto rientrano:
- la firma digitale
- la firma qualificata (trattasi di una novità rispetto alla regolamentazione precedente)
- la firma elettronica avanzata
- la firma elettronica
Il nuovo testo di legge, che introduce la firma qualificata, dà una definizione normativa (“firma basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma”) che la fa identificare con le attuali smart-card; in questo caso tale firma costituisce ai sensi di legge una “firma legalmente ricosciuta”.
Secondo tali definizioni normative, sono quindi equiparabili alla firma autografa (per intendersi, quella per cui servono una mano e una biro!) sia la firma qualificata che la firma digitale. Non hanno invece tale valore la firma elettronica avanzata, che “garantisce la connessione univoca al firmatario”, e la firma elettronica, una categoria residuale che raccoglie diversi tipologie di identificazione, tra cui le firme biometriche con scansione delle impronte digitali oppure le firme redatte con una penna collegata a un computer.
La firma elettronica avanzata e la firma elettronica “semplice”, sebbene non equiparabili alla firma autografa, sono quindi utilizzabili in tutti i casi in cui non è richiesta la forma scritta, come per esempio per numerose tipologie di operazioni bancarie.
La definizione di norme certe (e stabili) dovrebbe costituire la base da cui parta la definitiva affermazione della firma digitale, finora utilizzata soprattutto dalle imprese private per inviare bilanci e atti societari al Registro delle Imprese.
Il prossimo passo in avanti dovrebbe essere costituito dall’utilizzo diffuso della firma digitale nella Pubblica Amministrazione, previsto a partire dal 2004 con l’entrata in vigore delle norme sul protocollo informatico.





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