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Addio e-paradisi fiscali, cambiano le regole

Scritto da Edoardo Dezani

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Dimmi da dovi compri, ti dirò quanto paghi: per le attività di commercio elettronico diretto, l’aliquota iva sarà fissata in base alle norme del paese dell’acquirente. Che fine faranno gli Internet hotel e i server esotici?
Cambia l’applicazione dell’iva nell’e-commerce: il Governo italiano ha infatti votato lo scorso 31 luglio (con un mese di ritardo rispetto al previsto) un decreto legislativo per recepire la Direttiva 2002/38/CE, che stabilisce che l’aliquota iva da applicarsi nelle attività di commercio elettronico è quella del paese del compratore.

La direttiva riguarda le attività di commercio elettronico diretto, quali le forniture di web hosting, software, database, di musica ed e-learning, mentre rimane invariata la regolamentazione del commercio elettronico indiretto, ovvero i contratti conclusi via Internet ma che hanno per oggetto beni fisici consegnati con metodi tradizionali.

D’ora in poi, nei casi di acquisto di servizi fruibili on line, si avranno i seguenti casi:

  • azienda UE che acquista da azienda UE, per cui si applica l’aliquota iva del paese del compratore
  • consumatore finale che acquista da azienda UE, per cui si applica l’aliquota iva del paese del venditore (unica eccezione alla regola)
  • azienda o consumatore finale extra-UE che acquista da azienda UE, per cui non si applica nessuna aliquota (in questo modo le aziende UE, a differenza del passato, non saranno più sfavorite rispetto alle aziende extracomunitarie)
  • azienda o consumatore finale UE che acquista da azienda extra-UE, per cui si applica l’aliquota iva del paese del compratore (l’azienda extracomunitaria dovrà versare l’iva in almeno uno Stato CE, che a sua volta provvederà a ridistribuirla agli altri Stati; in Italia per esempio l’aliquota dovuta è del 20%)
La Direttiva dovrebbe rendere inutile l’espediente adottato in passato di dislocare i server in nazioni con aliquote iva molto basse o inesistenti, sfruttando il fatto che l’aliquota applicata corrispondeva a quella del paese in cui era localizzato il server del sito di e-commerce e non appunto a quella del paese del compratore.

Tale espediente aveva favorito qualche anno fa l’esplosione del fenomeno degli Internet hotel, ovvero edifici destinati a ospitare migliaia di server, che sorgevano in nazioni che presentavano aliquote iva convenienti e tasse sul reddito d’impresa ridotte (Irlanda, Lussemburgo) oppure inesistenti (i cosiddetti paradisi fiscali come Jersey, Sealand, Isola di Man).

A un certo punto il business sembrava così promettente che anche il più importante immobiliarista italiano, Luigi Zunino, diventato famoso per l’acquisto del Lingotto e per la costruzione dell’ipertecnologico quartiere Montecity alle porte di Milano, aveva acquisito una società irlandese di Internet hotel, la Global Switch, acquisizione poi disdetta all’inizio del 2002, giusto quando stava per essere approvata la Direttiva 2002/38/CE.

Ma il caso più eclatante di Internet hotel in paradisi fiscali rimane quello di Sealand, una piattaforma posta nel Mare del Nord a 6 miglia dalle coste inglesi, ex avamposto bellico trasformato da un certo Roy Bates in Principato nel 1967 e che dal 2000 è la sede della società di hosting HavenCo, che ne ha approfittato per installare server non solo esenti dall’iva, ma anche da qualsiasi tipo di legge nazionale o tassazione.

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