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Spammer per profitto: in prigione

Scritto da Luigi Gavazzi

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Il Garante per la privacy ricorda che l’invio di e-mail spazzatura per fini commerciali è un reato che prevede, nei casi più gravi, anche la reclusione. La lotta di Stefano Rodotà e dell’Unione Europea rischia però di essere vanificata dalla “tolleranza” di Stati Uniti e Cina
Per chi ancora non lo avesse capito per Stefano Rodotà, il Garante per la privacy, lo spamming è una questione maledettamente seria. E come tale va trattata. Così il comunicato diffuso ieri pare quasi un ultimatum per gli spammer commerciali, ai quali viene ricordato che «se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all’autorità giudiziaria» E per ciò, puntualizza Rodotà, nei casi più gravi, ci può scappare la reclusione: da sei mesi a tre anni.

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Niente che già non si sapesse, ma ora Rodotà lo ribadisce, alla luce dell’uso disinvolto di e-mail pubblicitarie che tutti gli utenti di Internet stanno subendo.
Il Garante nei mesi scorsi aveva già sospeso attività di aziende e persone fisiche, giudicate illecite, e alcuni di questi spammer erano anche stati denunciati. E a fine maggio aveva emanato un “provvedimento generale” nel quale sono state precisate le regole legate all’invio di messaggi di posta elettronica di tipo promozionali o pubblicitari.

Il provvedimento era stato preparato anche in relazione al recepimento della direttiva europea sulla privacy, avvenuto con il “Codice in materia di protezione dei dati personali“.

Nel comunicato/avvertimento di ieri, il Garante non fa che ribadire i punti cardine da tenere presente da parte di «chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali». A partire dalla necessità del consenso informato del destinatario, con il corollario che gli indirizzi e-mail, anche se «possono essere reperiti facilmente su Internet», non possono essere usati «liberamente per qualsiasi scopo».
Rodotà ribadisce poi il principio dell’opt-in nella raccolta del consenso del destinatario delle e-mail, e quelo della possibilità di revoca del consenso. Sototlineata inoltre, ancora una volta, la necessità che chi compri banche dati con indirizzi di posta elettronica accerti «che ciascuno degli interessati […] abbia effettivamente prestato il proprio consenso all’invio del messaggio pubblicitario».

Le ripetute iniziative di Rodotà in materia di spam, nell’ambito del lavoro in difesa della privacy, meritano tutto il rispetto e il sostegno degli utenti della rete.
Anche se, secondo alcuni osservatori, rischiano di essere ostacolate e limitate dalla mancanza di coordinamento internazionale.

In modo particolare, vista la natura sovranazionale dell’attività di spamming commerciale, con autori dislocati in sedi difficilmente raggiungibili. E soprattutto, a causa delle diverse linee scelte da Europa e resto del mondo, in particolare Stati Uniti e Cina, che, per esempio, si avviano ad accogliere nelle rispettive legislazioni in materia di spam il principio generale dell’opt-out e non, come stabilito dalla direttiva europea in materia (e dalla disciplina italiana), dell’opt-it.
Il principio dell’opt-in prevede che il mittente delle e-mail raccolga il consenso del destinatario prima dell’invio e dopo una chiara informazione sugli scopi per i quali i dati personali verranno usati. L’opt-out invece permette l’invio comunque dell’e-mail con la possibilità - a posteriori - per il destinatario di rifiutare.

Come ha ricordato lo scorso luglio il commissario europeo per le Imprese e la Società dell’informazione, Erkki Liikanen, la cooperazione internazionale è decisiva nella lotta allo spam e le autorià di Bruxelles hanno da tempo avviato consultazioni con la Federal Trade Commission statunitense su questa materia. Inoltre la Ue ha chiesto che le possibilità di coordinamento dei diversi organismi siano discusse al summit mondiale della società dell’informazione, che si terrà a Ginevra in dicembre.

Queste difficoltà e limitazioni non annullano le possibilità di difendersi attivamente dallo spamming, come dimostrano alcuni casi italiani. All’Url www.maxkava.com/spam/spam_intro.htm viene per esempio riepilogato il caso di un pronunciamento del garante che dopo un ricorso di un cittadino ha imposto un risarcimento pecuniario all’azienda responsabile. Soprattutto, il sito offre indicazioni pratiche su come denunciare chi fa spam.

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