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Il download è legale?
Hanno esultato con troppo anticipo gli aficionados del P2P illegale.Indotti all’errore dai titoli grossolani di alcuni quotidiani italiani, decine di migliaia di downloader abusivi italiani hanno ritenuto che la sentenza della Corte di cassazione (n. 149/07) sul caso di due studenti del Politecnico di Torino accusati di violazione della legge sul copyright desse di fatto il via libera alla totale depenalizzazione dell’interscambio online di mp3, film, software crackati, protetti da copyright. Le cose stanno davvero così?
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C’è da dubitarne. E’ questa, per lo meno, la tesi di gran parte degli avvocati che Panorama.it ha consultato. Non solo avvocati che tutelano interessi delle major, sia chiaro: la sentenza della Cassazione, secondo la dottrina prevalente, interviene a fare chiarezza - dal punto di vista penale - su un’ipotesi di reato avvenuto prima dell’entrata in vigore della cd Legge Urbani, che ha modificato in senso restrittivo (per i downloader) la normativa n. 633/41 sul diritto d’autore. E quindi non può costituire un precedente. Vale, in sostanza, per il passato. Se i due ragazzi del Politecnico di Torino avessero commesso il reato dopo il 2000, è la tesi di molti avvocati, i titoli dei giornali sarebbe probabilmente stati diversi. E, più che le major, si sarebbero strappati i capelli i downloader illegali.
La sintesi più efficace la trova Puntoinormatico.it, quotidiano di Internet italiano fondato nel 1996: «L’attività dei due universitari, che nel 1999 avevano messo a disposizione su un server FTP alcune opere protette da copyright, oggi si configurerebbe come un reato». Insomma: scaricare e, a maggior ragione condividere, file protetti da copyright è, secondo i più, dopo l’introduzione della Legge Urbani, attività illecita, penalmente rilevante nel caso dell’upoload, attraverso programmi online quali Xtorrent o EMule. Punita con sanzioni anche piuttosto pesanti.
Contrariamente a quanto era possibile capire da una lettura superficiale dei quotidiani, l’assoluzione dei due studenti del Politecnico di Torino che, su un server FTP, avevano messo a disposizione file illegali, non ha dunque alcunché di rivoluzionario.
Non cambia la normativa e non costituisce, secondo la dottrina prevalente, un precedente che «sdogana» la pratica del P2P illegale. Dichiara a Panorama.it, senza tanti preamboli, l’avvocato Claudio Leonelli, uno dei massimi esperti italiani sull’argomento: «Si è fatto un gran can can mediatico. La Corte non ha affatto fornito un’interpretazione innovativa della normativa. Si è limitata a specificare quando vi sia scopo di lucro e quando vi sia sia invece scopo di profitto». Una distinzione in punto di diritto che, secondo gran parte degli esperti, la riforma Urbani ha fatto cadere, introducendo, con grande scandalo dei partigiani del P2P, il principio che scaricare e condividere file non certificati dalla SIAE è comunque attività penalmente rilevante. Anche quando non vi sia palese scopo di lucro (per farne commercio). Basta che vi sia l’intenzione di «trarne profitto». Una dicitura giuridica più vasta del semplice «scopo di lucro» che, secondo l’interpretazione sostenuta dalle major, significa sostanzialmente una cosa: downloadare e uploadare file illegali - anche a uso esclusivamente personale - configura un profitto individuale, il risparmio sul prezzo di acquisto del prodotto. Ed è quindi punibile ai sensi degli articoli 171 bis e ter della legge sul copyright modificata con decreto Urbani. Leggi severissime che prevedono anche il carcere.
FONTI CONSULTATE
BATTAGLIA GIURISPRUDENZIALE
La sentenza della Corte di Cassazione, insomma, non aggiunge e non toglie nulla al dibattito - che impazza nelle aule di tribunale e sulla rete - su cosa effettivamente significhi «trarne profitto», in base alla Legge Urbani. La questione, prim’ancora che giurispridenziale, è politica. O meglio, è legata sì alla lettera della normativa, ma - caso per caso - i giudici sono chiamati anche a inquadrare la logica del legislatore, in un contesto in rapida trasformazione tecnologica, dove le due lobby, quella del «copyleft» e quella delle major, si fanno sentire eccome. Anche a colpi di pareri giurisprudenziali.
Argomenta, ad esempio, l’ Avv. Carlo Blengino, su Altalex.com, il portale dove vengono pubblicate tutte le sentenze che fanno giurisprudenza: «I portavoce delle varie associazioni di categoria, e alcuni quotidiani, tra cui l’autorevole Sole24 Ore, affermano che la sentenza di assoluzione (dei due ragazzi ndr) si fonderebbe sull’applicazione della norma più favorevole agli imputati in presenza di una successione di leggi che oggi comunque sanziona i fatti oggetto della sentenza. L’affermazione è solo in parte corretta ed è certamente strumentale ai predetti interessi». Come si vede, la questione è aperta. Il dibattito giurisprendiale è in corso. Nessuno, nemmeno, dopo questa sentenza può cantare vittoria: né le major né i partigiani del copyleft, tra cui spiccano l’ex ministro Roberto Maroni e il cantautore Antonello Venditti. Né gli avvocati - come Blengino - che sostengono, contrariamente a molti loro colleghi, che questa sentenza non riguarda soltanto la normativa precedente alla Legge Urbani. E’ - secondo Blengino - una sentenza che fa giurisprudenza per il futuro.
LE CAUSE? TROPPO POCHE
Certo, al di là del dibattito, per ora in Italia chi scarica e mette a disposizione file protetti da copyright, rischia poco. Le cause penali sono ancora troppo poche per definire un’interpretazione giurisprudenziale dominante. I server su cui si appoggiano i file scambiati con il P2P sono spesso localizzati all’estero. Chi si sobbarca costi di questa natura quando a commettere il reato sono semplici navigatori, dalle mura domestiche? E - anche secondo le major - le difficoltà tecniche a rintracciare (e poi fare causa) coloro che si scambiano file illegali dalle mura di casa rendono le azioni legali rare e, certamente, antieconomiche. Dal punto di vista penale, però, sembra assodato che l’attività di semplice download sia perseguibile, con una sanzione amministrativa (152 euro per file illegale), mentre quella di file-sharing (cioé quella che fanno tutti i downloader online, attraverso una serie di programmi P2P come Emule o Xtorrent) è di fatto attività punita penalmente, con sanzioni che vanno dai 6 mesi ai tre anni, qualora vi siano intenzioni di trarne profitto. Affrontare la questione esclusivamente sul piano legale è però certamente riduttivo. La battaglia, come in tutte le materie giurisprudenziali, è in corso. E la giurisprudenza sta muovendo soltanto i primi passi su un terreno, quello tecnologico, che corre assai più delle leggi. Intanto, sul piano del diritto civile, coloro che si sentono danneggiati possono chiedere i danni. Anche agli studenti di Torino.





1 tutoriais
il 27/03/2012 alle 11:50
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